Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rispettando l'autonomia degli enti locali e delle regioni, introduce nel sistema istituzionale elementi di flessibilità e di raccordo per promuovere quella strategia delle connessioni che è propria delle politiche di sviluppo per le giovani generazioni.
Infatti, la logica che vi sottende muove dall'obiettivo strategico di sviluppare sinergie tra i vari organi dello Stato nella realizzazione di interventi a favore delle nuove generazioni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e lasciando particolare spazio a quelle forme di partecipazione che possano sedare il grande desiderio di protagonismo giovanile.
L'analisi della condizione giovanile in Italia evidenzia le difficoltà di un inserimento anche di tipo temporaneo nel mondo del lavoro e conseguentemente l'acutizzarsi del fenomeno di convivenza prolungata nelle famiglie di origine come risposta ad una serie di difficoltà economiche e sociali legate alla semplice mancanza di reddito.
L'economia tende a dare rilevanza crescente ai prodotti e ai servizi culturali rivolgendosi in particolare al consumo giovanile, mentre i giovani che producono
a) di adeguare la normativa italiana in materia di politiche giovanili con la legislazione degli altri Paesi membri della Unione europea;
b) di realizzare una politica unitaria degli interventi a livello nazionale per la promozione e la realizzazione di strategie e di progettualità comuni, integrate e coordinate, in grado di rispondere alle varie realtà del mondo giovanile e capaci di far emergere l'espressività, la creatività e le proposte giovanili;
c) di garantire l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani che permetta la rappresentanza del mondo giovanile italiano e consenta alle giovani generazioni italiane di avere un luogo di rappresentanza e di proposta a livello nazionale nonché di essere adeguatamente rappresentate nel «Forum europeo della gioventù», organismo consultivo della Unione europea;
d) di incentivare lo sviluppo di nuove forme di associazionismo e l'emersione di iniziative di aggregazioni giovanili;
e) di disporre un'adeguato coordinamento tra Ministeri, direzioni, dipartimenti ed uffici dello Stato, impegnati nel settore delle politiche giovanili.
La realizzazione di tali obiettivi indica che soltanto una legge quadro per le politiche giovanili può essere lo strumento essenziale per la programmazione e l'attuazione di una politica nuova che garantisca
consentire un raccordo ed una programmazione di indirizzo, a livello nazionale, nella materia delle politiche giovanili;
finanziare programmi e progetti per i giovani;
sviluppare la programmazione di interventi e progetti giovani a livello regionale e la loro attuazione a livello locale;
incentivare le iniziative e la partecipazione dei giovani, sviluppando forme di associazionismo come spazi di socializzazione e strumenti di inclusione sociale;
istituire una struttura di rappresentanza giovanile a livello nazionale;
sviluppare forme di rappresentanza giovanile a livello locale;
creare condizioni e meccanismi affinché il movimento associativo e le aggregazioni giovanili partecipino alla definizione delle politiche per i giovani;
promuovere forme di interscambio e di cooperazione con i giovani di altri Paesi sviluppando iniziative di mobilità giovanile;
promuovere e sviluppare un sistema di informazione e di documentazione in materia di politiche giovanili in coordinamento con i centri Informagiovani e con le istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.
Devono, quindi, essere riconosciuti le finalità ed il ruolo specifico delle giovani generazioni, di età compresa fra i quindici e i trenta anni (articolo 1), nei processi di sviluppo del Paese, favorendo politiche per la loro partecipazione alla vita istituzionale e anche politica.
La presente proposta di legge, infatti, affida allo Stato, alle regioni e agli enti locali la promozione e l'attuazione degli interventi per garantire il sostegno e il pieno sviluppo di progetti per i giovani e di politiche di piano, favorendo la crescita dell'associazionismo giovanile anche in forma aggregata.
Si dispone, altresì, l'adozione del Piano nazionale triennale per le politiche giovanili (articolo 2) e vengono definite le linee guida per la programmazione della rete di interventi da attuare a favore delle giovani generazioni nonché il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni (articolo 3), per la realizzazione di progetti e di interventi per i giovani a livello nazionale, regionale e locale. Le risorse di tale Fondo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono così ripartite: il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 5 per cento per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani, il 25 per cento per le attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili.
Viene inoltre istituita, presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili (articolo 4), con compiti di coordinamento interministeriale, promozione, consulenza e supporto tecnico per tutto ciò che concerne le politiche giovanili.
L'Agenzia è composta da un direttore e da un vice direttore con funzioni di coordinatore interministeriale, nominati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e da dieci esperti, dei quali cinque sono designati dal Consiglio nazionale dei giovani.
L'Agenzia, oltre ad avere una funzione di coordinamento interministeriale essenziale per una razionalizzazione degli interventi, promuove diverse attività, tra le quali la realizzazione del sistema informativo nazionale in collaborazione con gli Informagiovani (anche sviluppando reti tra le associazioni e le aggregazioni di giovani nazionali e locali, ricerche e indagini sulla condizione giovanile, relazioni con le strutture della Unione europea delegate alle iniziative per i giovani, realizzando programmi di scambio ed educazione informale); sostiene interventi formativi per le amministrazioni locali; svolge attività tecnica di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio nei confronti delle associazioni e delle aggregazioni giovanili che presentano programmi e progetti.
Si istituisce, altresì, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Consiglio nazionale dei giovani (CNG) quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani (articolo 5), con propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali, che partecipa alla formazione del Piano nazionale ed è il referente nei fori associativi internazionali dei giovani.
Con regolamento sono determinati la composizione delle rappresentanze delle associazioni giovanili e degli altri organismi e i criteri per le procedure di elezione dei membri nel CNG.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avranno il compito di definire i criteri e programmare gli interventi,