Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rispettando l'autonomia degli enti locali e delle regioni, introduce nel sistema istituzionale elementi di flessibilità e di raccordo per promuovere quella strategia delle connessioni che è propria delle politiche di sviluppo per le giovani generazioni.
      Infatti, la logica che vi sottende muove dall'obiettivo strategico di sviluppare sinergie tra i vari organi dello Stato nella realizzazione di interventi a favore delle nuove generazioni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e lasciando particolare spazio a quelle forme di partecipazione che possano sedare il grande desiderio di protagonismo giovanile.
      L'analisi della condizione giovanile in Italia evidenzia le difficoltà di un inserimento anche di tipo temporaneo nel mondo del lavoro e conseguentemente l'acutizzarsi del fenomeno di convivenza prolungata nelle famiglie di origine come risposta ad una serie di difficoltà economiche e sociali legate alla semplice mancanza di reddito.
      L'economia tende a dare rilevanza crescente ai prodotti e ai servizi culturali rivolgendosi in particolare al consumo giovanile, mentre i giovani che producono

 

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cultura rimangono ai margini della società.
      Gioco e sport sono indispensabili per sperimentare e crescere nel rapporto che i giovani hanno con gli altri, ma molti quartieri urbani si sono sviluppati senza creare spazi adatti a tali scopi.
      La spiccata sensibilità per le problematiche ambientali, da parte delle giovani generazioni, sta determinando l'invenzione di modi alternativi di vivere; lo sviluppo di una cultura rispettosa della natura che, se da un lato scoraggia il consumo di massa delle zone protette, dall'altro può favorire esperienze nuove e significative nel tempo libero e creare nuove opportunità di lavoro.
      I monumenti, i musei, le aree archeologiche di cui il nostro Paese è particolarmente ricco raccolgono l'interesse crescente dei giovani; la conoscenza ed il buon uso di queste risorse possono arricchire il tempo dello svago, promuovere il senso di appartenenza e di responsabilità collettiva.
      In Italia la mobilità esterna ed interna del mondo giovanile è poco praticata rispetto al resto dei Paesi europei: ciò è dovuto da un lato a resistenze culturali, dall'altro ad impedimenti concreti quali la mancanza di informazioni, la scarsa conoscenza delle lingue, la carenza di strutture ed associazioni di scambio e di turismo culturale, i costi fuori dalla portata delle reali disponibilità di un giovane.
      Servizi ed organizzazioni dedicati ai giovani, infatti, sono in prevalenza governati da adulti, ed i giovani, pur essendo una componente significativa del nuovo associazionismo, sono minoritari nelle organizzazioni storiche di massa, sindacali e di partito, in preda ad un sempre più marcato atteggiamento «autoreferenziale».
      La distanza tra i giovani e le istituzioni si traduce, perciò, in una pericolosa esclusione dai luoghi di rappresentanza: i giovani non sono ben rappresentati nel Parlamento, nei consigli regionali, provinciali e comunali e spesso sono completamente indifferenti alla vita politica del Paese.
      Alcune regioni italiane in seguito a questa considerazione hanno istituito consulte e consigli di giovani, ma solo una di queste realtà risulta veramente attiva ed adeguatamente finanziata (quella del Piemonte). Ciò perché manca un organismo di rappresentanza nazionale e conseguentemente le esperienze locali rimangono assolutamente limitate e circoscritte senza incidere minimamente sullo scenario nazionale.
      Da quanto esposto emerge la necessità che il Parlamento, preso atto dell'attuale situazione giovanile, legiferi in materia emanando una legge quadro nazionale di indirizzo al fine:

          a) di adeguare la normativa italiana in materia di politiche giovanili con la legislazione degli altri Paesi membri della Unione europea;

          b) di realizzare una politica unitaria degli interventi a livello nazionale per la promozione e la realizzazione di strategie e di progettualità comuni, integrate e coordinate, in grado di rispondere alle varie realtà del mondo giovanile e capaci di far emergere l'espressività, la creatività e le proposte giovanili;

          c) di garantire l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani che permetta la rappresentanza del mondo giovanile italiano e consenta alle giovani generazioni italiane di avere un luogo di rappresentanza e di proposta a livello nazionale nonché di essere adeguatamente rappresentate nel «Forum europeo della gioventù», organismo consultivo della Unione europea;

          d) di incentivare lo sviluppo di nuove forme di associazionismo e l'emersione di iniziative di aggregazioni giovanili;

          e) di disporre un'adeguato coordinamento tra Ministeri, direzioni, dipartimenti ed uffici dello Stato, impegnati nel settore delle politiche giovanili.

      La realizzazione di tali obiettivi indica che soltanto una legge quadro per le politiche giovanili può essere lo strumento essenziale per la programmazione e l'attuazione di una politica nuova che garantisca

 

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interventi finalizzati ad evitare l'esclusione sociale dei giovani. L'esigenza di una legislazione ad hoc era già stata avvertita alla fine degli anni '60 (Istituzione di un Comitato di studio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Aldo Moro) così come la necessità di una struttura istituzionale di riferimento era stata presa in considerazione anche nel 1978 con la nomina del sottosegretario per i giovani; nel 1986 il Comitato italiano per l'anno internazionale della gioventù proponeva, inoltre, nel suo documento conclusivo, l'istituzione di un Dipartimento per le politiche della gioventù e di un Forum nazionale della gioventù.
      Infine, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile, nel corso della X legislatura, aveva presentato una relazione conclusiva nella quale era stata proposta la istituzione di un Dipartimento nazionale per il coordinamento delle politiche giovanili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Fino ad oggi però, nel nostro Paese, le competenze in materia sono state distribuite tra diversi Ministeri quali quelli del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri.
      D'altro canto sono sostanzialmente assenti, a livello nazionale, sedi di effettiva rappresentanza attiva giovanile ed organismi dotati di reale potere decisionale (come il Consiglio superiore della gioventù in Lussemburgo, il Consiglio nazionale della gioventù irlandese) e non sono al momento diffusi su tutto il territorio nazionale organismi rappresentativi dei giovani riconosciuti e finanziati a livello centrale e locale (come avviene in Spagna), né sono presenti effettivi organismi interministeriali (istituiti in Francia e in Spagna).
      Se si vogliono ritrovare in Italia iniziative a carattere innovativo occorre analizzare e valorizzare quanto è avvenuto in questi anni nel nostro Paese a livello locale.
      Già nei primi anni '80, comuni di grandi dimensioni come Torino e Bologna, seguiti da altre città metropolitane, avviarono una serie di iniziative dirette ai giovani, mentre l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) hanno svolto un'azione di trasferibilità tra le diverse realtà locali, soprattutto in materia di informazione e di consulenza.
      Nel quadro delle iniziative promosse a livello locale i «progetti giovani», in particolare, assumono un ruolo di primo piano in quanto individuano specifiche aree di intervento, si fondano, generalmente, sulla trasversalità della condizione giovanile, dando vita ad una strategia delle connessioni di un lavoro a rete, infraistituzionale, e promuovono, in molti casi, lo sviluppo della partecipazione dei giovani, mediante forum e consulte a livello locale.
      Nel contesto delle politiche giovanili a livello locale un ruolo preminente hanno svolto, inoltre, le agenzie ed i centri «Informagiovani», una complessa e territorialmente estesa struttura informativa locale che ha lo scopo di fornire supporti di informazione e di orientamento ai giovani e che si è andata sviluppando sulla base anche delle indicazioni e delle direttive comunitarie; una rete che ha mantenuto stretti collegamenti con le omologhe strutture informative giovanili della Unione europea.
      La presente proposta di legge tende a:

          consentire un raccordo ed una programmazione di indirizzo, a livello nazionale, nella materia delle politiche giovanili;

          finanziare programmi e progetti per i giovani;

          sviluppare la programmazione di interventi e progetti giovani a livello regionale e la loro attuazione a livello locale;

          incentivare le iniziative e la partecipazione dei giovani, sviluppando forme di associazionismo come spazi di socializzazione e strumenti di inclusione sociale;

          istituire una struttura di rappresentanza giovanile a livello nazionale;

          sviluppare forme di rappresentanza giovanile a livello locale;

 

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          creare condizioni e meccanismi affinché il movimento associativo e le aggregazioni giovanili partecipino alla definizione delle politiche per i giovani;

          promuovere forme di interscambio e di cooperazione con i giovani di altri Paesi sviluppando iniziative di mobilità giovanile;

          promuovere e sviluppare un sistema di informazione e di documentazione in materia di politiche giovanili in coordinamento con i centri Informagiovani e con le istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.

      Devono, quindi, essere riconosciuti le finalità ed il ruolo specifico delle giovani generazioni, di età compresa fra i quindici e i trenta anni (articolo 1), nei processi di sviluppo del Paese, favorendo politiche per la loro partecipazione alla vita istituzionale e anche politica.
      La presente proposta di legge, infatti, affida allo Stato, alle regioni e agli enti locali la promozione e l'attuazione degli interventi per garantire il sostegno e il pieno sviluppo di progetti per i giovani e di politiche di piano, favorendo la crescita dell'associazionismo giovanile anche in forma aggregata.
      Si dispone, altresì, l'adozione del Piano nazionale triennale per le politiche giovanili (articolo 2) e vengono definite le linee guida per la programmazione della rete di interventi da attuare a favore delle giovani generazioni nonché il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni (articolo 3), per la realizzazione di progetti e di interventi per i giovani a livello nazionale, regionale e locale. Le risorse di tale Fondo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono così ripartite: il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 5 per cento per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani, il 25 per cento per le attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili.
      Viene inoltre istituita, presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili (articolo 4), con compiti di coordinamento interministeriale, promozione, consulenza e supporto tecnico per tutto ciò che concerne le politiche giovanili.
      L'Agenzia è composta da un direttore e da un vice direttore con funzioni di coordinatore interministeriale, nominati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e da dieci esperti, dei quali cinque sono designati dal Consiglio nazionale dei giovani.
      L'Agenzia, oltre ad avere una funzione di coordinamento interministeriale essenziale per una razionalizzazione degli interventi, promuove diverse attività, tra le quali la realizzazione del sistema informativo nazionale in collaborazione con gli Informagiovani (anche sviluppando reti tra le associazioni e le aggregazioni di giovani nazionali e locali, ricerche e indagini sulla condizione giovanile, relazioni con le strutture della Unione europea delegate alle iniziative per i giovani, realizzando programmi di scambio ed educazione informale); sostiene interventi formativi per le amministrazioni locali; svolge attività tecnica di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio nei confronti delle associazioni e delle aggregazioni giovanili che presentano programmi e progetti.
      Si istituisce, altresì, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Consiglio nazionale dei giovani (CNG) quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani (articolo 5), con propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali, che partecipa alla formazione del Piano nazionale ed è il referente nei fori associativi internazionali dei giovani.
      Con regolamento sono determinati la composizione delle rappresentanze delle associazioni giovanili e degli altri organismi e i criteri per le procedure di elezione dei membri nel CNG.
      Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avranno il compito di definire i criteri e programmare gli interventi,

 

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finanziati con il Fondo di cui all'articolo 3 (articolo 6). Esse fissano altresì i requisiti e le modalità di costituzione delle forme di rappresentanza giovanile e provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, all'istituzione di dette rappresentanze. Le regioni e le province autonome presentano inoltre annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
      Si attribuisce ai comuni il compito di provvedere alla realizzazione degli interventi e dei progetti per i giovani (articolo 7), attraverso i finanziamenti erogati alle regioni con il Fondo di cui all'articolo 3 e di promuovere l'istituzione di forme di rappresentanza giovanile, nell'ambito dei quali sono nominati i rappresentanti ai consigli regionali dei giovani.
      Affinché le disposizioni contenute nella presente proposta di legge non rimangano lettera morta e soprattutto norme inapplicate, è stato previsto che il Presidente del Consiglio del ministri o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenti al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della legge.
      Relativamente alla copertura finanziaria si prevede l'integrazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di 36.151.983 euro per l'anno 2006 e di 103.291.380 euro a decorrere dall'anno 2007.
 

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